Vigilanza sugli alunni - Responsabilità e obblighi docenti Modalità di svolgimento dell’intervallo
La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.
Il personale docente è tenuto a trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere gli alunni all’uscita fino al cancello di pertinenza della scuola.
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
L’obbligo di vigilanza vige anche durante la ricreazione, che intervenendo durante l’orario di lezione, costituisce per i docenti servizio a tutti gli effetti. In conseguenza di ciò, i relativi obblighi di vigilanza non sono aggiuntivi rispetto alla prestazione di insegnamento, ma facenti parte di essa.
La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce una ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.
E’ facoltà del docente stabilire se svolgere la pausa ricreativa con tutta la classe all’esterno dell’edificio (cortile) o in aula, evitando assolutamente la suddivisione del gruppo classe.
Gli alunni sono autorizzati ad uscire all’aperto esclusivamente dalla porta d’ingresso principale e a soffermarsi nell’area antistante il porticato e la gradinata centrale (cavea); è fatto loro divieto di allontanarsi da detta area, occupare gli spazi perimetrali dell’edificio, l’area prospiciente l’ingresso secondario, le aree sportive e la zona parcheggio delle auto e dei motorini.
Per tutta la durata dell’intervallo è fatto assoluto divieto di utilizzo delle porte laterali e delle scale antincendio.
Tutti gli alunni sono tenuti a un comportamento corretto e responsabile, a rispettare il divieto di fumo e di utilizzo dei cellulari e a mantenere il decoro degli spazi ricreativi interni ed esterni.
In caso di condizioni meteo avverse non è consentito, per motivi di sicurezza, uscire all’aperto o soffermarsi nell’area del porticato antistante l’ingresso principale, pertanto gli alunni svolgeranno la pausa ricreativa all’interno delle proprie aule e\o nei corridoi del proprio piano.
Si ricorda che al termine della ricreazione i ragazzi dovranno rientrare nelle proprie aule con sollecitudine, senza attardarsi.
I collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno nelle aree di loro competenza ed in particolare in prossimità dei cancelli, quello anteriore e quello retrostante l’edificio.
Si ricorda, inoltre, che il dovere di vigilanza è un compito che rientra tra gli obblighi spettanti al personale ATA posto che i collaboratori scolastici hanno mansioni di accoglienza e di sorveglianza, intese come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare” degli studenti anche nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo, nonché nelle fasi di ingresso e di uscita da scuola.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita Silvestre